La direttiva europea
2002/96/CE (recepita in Italia con il Dlgs 151/2005) reca misure miranti in via prioritaria a prevenire la produzione di
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ed inoltre al loro reimpiego,
riciclaggio
e ad altre forme di recupero in modo da ridurre il volume dei
rifiuti da smaltire.
Essa mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), quali ad esempio
produttori,
distributori e
consumatori, in particolare quegli operatori direttamente collegati al trattamento dei rifiuti delle stesse.
La presente procedura si applica a tutti i
dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati), come specificato
al § 8 della Direttiva 2002/96/CE (..strumenti per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità).
Nel caso di
utente di AEE professionale (i nostri clienti), gli scenari possibili sono due, in relazione alla data di acquisto da parte loro.
In particolare, se l'AEE sarà stata fornita entro il 31 dicembre 2008, la gestione del rifiuto generato sarà sempre a carico dell'utente, pur con un contributo economico del produttore, a meno che il produttore concordi il ritiro dell'apparecchiatura sostituita completamente a proprie spese.
Il ritiro non è un obbligo per il produttore, quanto una facoltà.
Nel caso in cui l'AEE di cui l'utente si vuole disfare sia una AEE immessa sul mercato a partire dal 1 gennaio 2009, la responsabilità della gestione finanziaria del rifiuto è sempre a carico del produttore, che dovrà attrezzarsi per garantirne sul territorio nazionale la presenza di un adeguato network di centri di raccolta (ecoR’it) ove
gli utenti possano conferire il loro rifiuto.
A partire dal centro di raccolta così istituito, il rifiuto verrà avviato
al
processo di trattamento (Metallitalia),
recupero ed
eventuale smaltimento. Il produttore è obbligato a gestire i rifiuti AEE venduti dopo il 01/01/09 anche nel caso in cui l'utente in questione sostituisca tale apparecchiatura con altra di altro produttore.
Il distributore di AEE professionali (B2B) NON PUO’ trasportare e/o stoccare RAEE prodotti da terzi; rischia sanzioni penali.
Esso dovrà essere informato dal produttore sulla
corretta procedura da seguire per la gestione dei RAEE.
CISA non è obbligata a ritirare i RAEE presso i clienti. E’ obbligata a finanziare
la gestione dei RAEE dal momento in cui questi vengono consegnati
al centro di raccolta.
Il cliente dovrà
compilare il modello predisposto da ecoR’it (
Gestione RAEE B2B). Sulla parte finale del modulo, il produttore (CISA), dovrà decidere chi dovrà portare il RAEE dal centro di raccolta al centro di trattamento.
Il modulo e
tutte le informazioni necessarie per la gestione dei RAEE è visionabile sul sito
www.ecorit.it.
(La gestione dei RAEE nelle altre Nazioni europee)
E’ compito del distributore, che si configura come produttore a fini “RAEE” in quanto soggetto primo importatore sul mercato di riferimento.